Se non si tratta di casi gravi i rimedi terapeutici devono venire dopo il lavoro per cui sono legittime le trattenute sullo stipendio e sull'indennità sostitutiva delle ferie se le cure avvengono in periodo extraferie.

Suprema Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 14/2001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il pretore di Messina, con sentenza depositata il 29 settembre 1987 accogliendo la domanda proposta da C. R. nei confronti della datrice di lavoro Banca (omissis), dichiarava la illegittimità delle trattenute sullo stipendio e sull’indennità sostitutiva delle ferie operate dalla Banca in danno del ricorrente in relazione a cure termali dallo stesso fruite nei periodi dal 2 al 16 novembre 1982, dal 5 al 16 settembre 1983 e dal 28 novembre all’11 dicembre 1984 e per l’effetto condannava la stessa Banca alle somme indebitamente trattenute.

Il Tribunale di Messina, pronunciando sull’appello proposto dalla Banca, con sentenza del 29 novembre 1989, in riforma della decisione pretorile, rigettava integralmente le domande del C., compensando le spese tra le parti. La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 luglio 1992 n. 8505, accoglieva il ricorso del C. per quanto di ragione, e cioè limitatamente al periodo di congedo per cure termali dal 29 novembre all’11 dicembre 1984, ed osservava al riguardo, ritenendo fondata, in relazione a tale periodo, la doglianza basata sulla violazione dell’art. 13 della legge n. 638 del 1983, che il giudice d’appello, affermando che non risultava la indilazionabilità della cura, aveva in effetti postulato un requisito di assoluta indifferibilità ed urgenza che come tale era al di fuori della lettera e della ratio del suddetto art. 13.

Affermava quindi che il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto verificare, il che (era) un profilo diverso da quello della indifferibilità, se le prospettate esigenze terapeutiche in relazione all'affezione diagnosticata erano tali da comportare, ai fini dell'efficacia della cura, che questa avvenisse con opportuna tempestività senza dover attendere il periodo finale; dichiarava assorbito il ricorso incidentale della Banca relativo all’avvenuta compensazione delle spese processuali; e rinviava la causa al Tribunale di Patti.

Il Tribunale di Patti ha pronunciato sentenza depositata il 20 giugno 1998, con la quale, in ordine al periodo controverso, ha rigettato la domanda del C. ed ha accolto la domanda svolta dalla banca nei di lui confronti per la restituzione della somma di lire 9.041.095 corrisposte in forza della sentenza pretorile, con gli interessi legali dal pagamento alla restituzione.

Ha osservato il giudice del rinvio che l’art. 13 del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge 638 del 1983, in ordine alla retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali, eliminato il requisito della indifferibilità prima richiesto dalla legge n. 98 del 1982, ha stabilito che le cure, ai fini della loro efficacia, siano fruite con opportuna tempestività senza dover attendere il periodo delle ferie.

Ha precisato che il diritto a fruire di cure tempestive sussiste in tutti i casi in cui esse appaiano più utili ed efficaci rispetto allo scopo cui sono preordinate (richiamando in proposito Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 297), ed ha aggiunto che per valutare l’opportuna tempestività della cura, che consente al lavoratore di poter fruire di permessi extra feriali, assume valore decisivo la motivata prescrizione del medico specialista della U.S.L., dovendo le condizioni richieste dalla legge risultare dal certificato medico prodotto.

Con riferimento al caso di specie, lo stesso giudice ha affermato che la certificazione medica del dottor B., in data 31 ottobre 1984, era del tutto incompleta in quanto conteneva solo la diagnosi (rinofaringite ed otite) e la prescrizione di cure termali (Ha bisogno di un ciclo di cure termali, 12 aerosol, 12 insufflazioni T.T.) ma non conteneva alcuna indicazione della necessità di effettuare tali cure con conveniente tempestività ai fini della loro migliore efficacia, così come richiesto dalla legge.

Il Tribunale di Patti ha ritenuto il C. obbligato alla restituzione, in favore della Banca, della sopra indicata somma a lui corrisposta in esecuzione della riformata sentenza pretorile, con gli interessi legali dalla data della riscossione (il 25 novembre 1988) sino all'effettivo rimborso ma senza la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

Il C. chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.

L'intimata Banca resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorrente principale, denunziando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’accertamento del bisogno (delle cure termali), contenuto nel certificato medico prodotto, si risolveva nella indicazione di un giudizio di necessità e tempestività delle stesse, posto che il concetto di bisogno è esattamente corrispondente a quello di necessità.

Tale motivo, basato su rilievi invero non del tutto conferenti, è palesemente infondato.

Questa Corte, nella pronuncia rescindente sopra citata (Cass. n. 8505/1992), ha affermato, quale principio di diritto da applicarsi da parte del giudice di rinvio, che la retribuibilità de periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell’art.13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 [1] (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), la produzione, da parte dell’interessato, di apposita prescrizione di medico specialista della U.S.L., da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale.

Il Tribunale di Patti, quale giudice di rinvio, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, compiuto in ottemperanza al principio di diritto ora riportato, ha riscontrato che la certificazione medica prodotta in giudizio, il cui contenuto è stato menzionato nella parte narrativa della presente sentenza, non forniva alcuna dimostrazione della maggiore utilità ed efficacia della cura termale, per gli scopi terapeutici e riabilitativi perseguiti, se praticata con opportuna tempestività e cioè in periodo extraferiale, non coincidente cioè con quello destinato alle ferie annuali del lavoratore.

Lo stesso giudice ha quindi escluso il reclamato diritto al trattamento economico nel periodo di assenza del lavoratore per fruizione delle cure termali, non essendone stati provati i presupposti, la cui dimostrazione è onere del lavoratore fornire (Cass. 2 febbraio 1998 n. 1007).

La valutazione operata dal Tribunale è giuridicamente corretta e adeguatamente motivata, stante il contenuto della certificazione medica in questione.

Il ricorso principale va dunque rigettato.

Con il ricorso incidentale la società datrice di lavoro, denunziando violazione dell’art. 1224 c.c. (ex art. 360 n.3 c.c.), censura la sentenza impugnata per aver escluso il suo diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria sulla somma alla cui restituzione in favore della stessa il Tribunale ha condannato il lavoratore, e deduce essere innegabile, ne richiedente particolari mezzi di prova, il danno non coperto dagli interessi legali ad essa derivato dal ritardo nella corresponsione di tale somma.

Il motivo non merita accoglimento perché basato su deduzioni non sufficientemente precise ne specifiche, e su censure non decisive: la ricorrente incidentale non ha invero dedotto, e tanto meno provato, che nel periodo in questione, e con riferimento dunque alla situazione monetaria (richiesto ai sensi dell’art. 1224 secondo comma cod. civ.) fosse superiore, tenuto conto da un lato dell’indice di svalutazione monetaria riferito all’epoca ed avuto riguardo dall’altro all’ammontare in quel periodo del tasso degli interessi legali, all’importo di questi stessi interessi.

Tanto è sufficiente perché anche il ricorso incidentale debba essere respinto.

Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati: la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio (art.92 cpv. c.p.c.).

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Roma, 9 giugno 2000.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2001.