Ufficio dle giudice di pace di Forlì: Ancora una pronuncia che ha ad oggetto le multe elevate a mezzo di apparecchiature elettroniche.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI'


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace di Forlì nella persona del Dott. Sandro Guaglione ha
pronunciato la seguente:


SENTENZA


nella causa civile iscritta al n.1011/2000 del Ruolo Generale iniziata con citazione depositata in data 10/7/2000


DA …….
elettivamente domicilita in Via …….., presso e nello studio dell'avv. Alessandro Buzzi che la rappresenta e difende giusta delega apposta in calce al ricorso in opposizione

OPPONENTE


CONTRO


POLIZIA MUNICIPALE - COMUNE DI FORLI', in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa da un funzionario all'uopo delegato

OPPOSTA


IN PUNTO A:
Ricorso ex art.22 legge 689/81


CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE:


"Voglia il Giudice di Pace di Forlì, contrariis reiectis, previa sospensione
del verbale de quo, dichiarare nullo e privo di alcun effetto giuridico l'opposto verbale di contestazione n.130070919 redatto dalla Polizia Municipale di Forlì, a carico di ...e per l'effetto, dichiarare non tenuta l'istante ad alcun pagamento nei confronti della P.A. in ragione dei fatti accaduti in località di Villanova di Forlì, il 15 giugno 2000. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio ovvero in subordine con compensazione delle spese di lite".


CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA:


"Si conclude per il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese".


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso epositatato in data 10/7/2000 .. proponeva opposizione avverso il verbale in data 15/6/2000 n.70919 di £.242.200 per violazione dell'art.142 co 8 C.d.S., avendo superato di oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h il limite massimo, eccependo che nel verbale di contestazione non è stata indicata la distanza di rilevamento ed inoltre, come risulta dallo stesso verbale, congiuntamente alla vettura Citroen AX "viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni", per cui, in mancanza di tale presupposto il Telelaser LTI 20-20 matricola n.012679, in dotazione alla P.M. di Forlì, è omologato dal ministero dei Lavori Pubblici e consente di documentare con visione sullo strumento della velocità e della distanza di rilevamento, la violazione avvenuta. L'art.142 C.d.S. espressamente qualifica come fonte di prova le risultanze di tali apparecchiature debitamente omologate. La mancata indicazione sul verbale della distanza di rilevamento non inficia la validità del verbale in quanto la ricorrente ne ha potuto prendere visione sul display dello strumento.


Inoltre , il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso dei fatti accaduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale.


Sulle conclusioni delle parti in epigrafe descritte, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza dell'11.10.2000.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è fondata e deve quindi trovare accoglimento.


L'art.345 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., prescrive che le apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. Il Telelaser, invece, non conserva alcuna traccia di ciò che appare sul display e sulla corrispondenza, oggettivamente verificabile, tra il veicolo inquadrato dal Telelaser e quello effettivamente fermato.


Quindi in caso di intenso traffico e di transito contemporaneo di altri veicoli, esiste il rischio di errori, seppure in buona fede, se non sia consentito di verificare oggettivamente se il veicolo inquadrato nel Telelaser sia effettivamente quello poi fermato. Nel caso "de quo" dal verbale di contestazione risulta che, al momento dell'accertamento, viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni".

Inoltre, nel verbale medesimo non risulta indicata la distanza di rilevamento, circostanza che lede il diritto di difesa per carenza di uno degli elementi essenziali del rilevamento.

Pertanto, il verbale di contestazione in data 15/6/2000 n.70919 deve essere
annullato.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1) in accoglimento dell'opposizione proposta da ... annulla il verbale n.70919 emesso in data 15/6/2000 dalla Polizia Municipale di Forlì;

2) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;

Forlì, 16/10/2000

Il Giudice di Pace

Dr. Sandro Guaglione