(Tar Lazio 760/2001)

L'infermità per cause di servizio può essere riconosciuta anche a quei dipendenti la cui malattia era già "costituzionale".

 

 


Sentenza del TAR del Lazio (III Sezione) N. 760/2001

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS

composto dai Signori Magistrati:

(nomi)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5511/87 Reg. Gen., proposto da T. V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. T. P. e U. S. ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, ecc.

CONTRO

il Ministro pro-tempore della Pubblica Istruzione,

il Ministro pro-tempore della Sanità, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale

domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

per l’annullamento

del decreto 21 .3.87 del Ministero della P.I.-Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva — con il quale l’infermità "esiti infarto antero posteriore del miocardio" contratta dal Prof. V. T. ordinario di Educazione Fisica nelle Scuole Medie Statali, non riconosciuta dipendente da causa di servizio;

di tutti gli atti preliminari, presupposti, connessi, conseguenti e d’attuazione, dell’intero procedimento; con estensione dell'impugnativa:

a) al parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, pos. n. 15166/84, espresso nella seduta dell’1.X.1984;

b) al parere della Sanità — Ufficio Medico-Legale, Prot. n. 500, UML/73586 del 18.9.1986.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Vista l’ordinanza del Presidente di questa Sezione, n. 481/91;

Vista la sentenza istruttoria di questa Sezione, n. 2218/98;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 16 ottobre 2000, il Consigliere A. A.;

Presenti, per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato e depositato nei termini l’istante —all’epoca professore di Educazione Fisica, presso la Scuola Media Statale "G. Pascoli" di Rieti — ha impugnato i provvedimenti relativi al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, meglio specificati in epigrafe.

Il ricorrente precisa di aver prodotto (in data 5/12/81) documentata istanza al Provveditore agli Studi di Rieti per il riconoscimento in questione della infermità "infarto miocardico settale profondo antero-posteriore del miocardio". Sottoposto agli accertamenti sanitari prescritti — previa trasmissione della relazione del Preside della Scuola, favorevole all’interessato e della certificazione depositata — la C.M.O. [1] "Celio" di Roma aveva espresso il giudizio medico-collegiale della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità) con ascrivibilità alla V ctg. Tab. A ex D.P.R.n. 915/1978.

Il Consiglio di Amm.ne del Ministero della P.I. aveva, parimenti, espresso il parere favorevole (seduta del 18/X/83), ma il C.P.P.O. [2] aveva adottato invece parere difforme ritenendo la patologia riferita di natura endogena-costituzionale. Parimenti l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità (nota prot. 500 ULM/73586 del 18/9/86) aveva condiviso il parere negativo del C.P.P.O. con la precisazione che le mansioni espletate dal dipendente non avevano costituito fattore di rischio per la citata cardiopatia ischemica, legata ad alterazioni degenerative dei vasi coronarici su base endogena.

Sicché il Ministero P.I. aveva adottato il decreto di diniego —specificato in rubrica — uniformandosi, così, ai due pareri sfavorevoli al ricorrente.

Con un unico motivo di diritto, l’istante ha dedotto la violazione dei principi generali in materia, con conseguente erronea e falsa applicazione di legge, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili in ordine alla motivazione.

L’interessato ritiene, in sostanza, che dagli atti impugnati non risulta evidenziato il rapporto tra il servizio gravoso e stressante prestato e l’insorgenza della infermità in parola per escludere la dipendenza da causa di servizio.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato.

Con ordinanza presidenziale (n. 481/91) sono stati disposti accertamenti istruttori a carico del Ministero P.I., che ha provveduto in merito con il deposito di documenti. Non ha, invece, provveduto a redigere una dettagliata relazione come richiesto con la sentenza istruttoria di questa Sezione (n. 2218/98).

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2000, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ad integrazione dei fatti, esposti in narrativa, giova innanzitutto precisare che il rapporto tra il "servizio gravoso e stressante" prestato dal ricorrente per molti anni - quale docente di Educazione Fisica nella S.M.S. di Rieti - in condizioni di estremo disagio e l’evento (infarto antero-posteriore del miocardio) verificatosi successivamente risulta evidenziato nella relazione del Preside della scuola, in data 5/12/81, e soprattutto nel verbale della C.M.O. di Roma nella seduta dell’8/2/83.

Sicché appare evidente a questo Tribunale che, nel procedimento degli accertamenti sanitari in questione, vi sia stata una indagine particolareggiata sulla ricerca del rapporto "eziologico" della infermità del dipendente con l’attività svolta in concreto, con riferimento alle modalità di espletamento ed all’ambiente di lavoro.

Ed in tali termini si è espressa la giurisprudenza (cfr., ex pluribus C.S. Sez. VI, 10 maggio 1990 n. 510).

Al contrario non sembra né congruamente motivato né - tanto meno - improntato a criteri di razionalità e logicità il parere negativo espresso sia dal C.P.P.O. (n. 15166/84 - seduta del 1/X/84) che dall’U.M.L. [3] del Ministero Sanità (prot. n. 500 - UML/73586 del 18/9/86).

Entrambi i pareri sfavorevoli hanno, infatti, ritenuto che la infermità sopra descritta non possa essere posta in relazione con il servizio prestato, né costituire fattore di rischio nello stabilirsi della cardiopatia ischemica di natura degenerativa "legata prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto".

Ma, ad avviso del Collegio, così opinando i suddetti Organi - al fine di escludere il ruolo, almeno, della concausa efficiente e determinante - non potevano prescindere dall’entità e dalle circostanze obiettive dei disagi nell’espletamento del servizio. In proposito la giurisprudenza amministrativa costante ha evidenziato che - addirittura per infermità di natura endocostituzionale e degenerativa - non può escludersi la incidenza di fattori esterni, ovvero concause capaci di concorrere all’insorgenza della patologia (cfr., tra tante, T.A.R. Toscana, Sez. lI, 5 giugno 1997 n. 373).

E, nella fattispecie, la grave cardiopatia del dipendente andava analizzata in ordine all’espletamento del lavoro "gravoso e stressante" (come contenuto nel giudizio medico-collegiale innanzi riportato) prestato per lungo tempo dal ricorrente. Ne consegue, logicamente, che non poteva ritenersi che la infermità in parola avrebbe avuto un "decorso" diverso senza la presenza dei fatti di servizio che, invece, hanno comportato l’infarto.

Risulta, quindi, fondamentale per il riconoscimento della causa di servizio l’accertamento tra la malattia denunciata e l’attività svolta in concreto (cfr. T.A.R. Lazio Sez. Il 19/9/94 n. 1049).

Ma vi è di più! Il nesso eziologico tra servizio ed infermità del pubblico dipendente può essere escluso sia quando l’insorgenza e il decorso della malattia, siano tali da eliminare "qualsiasi rapporto" di collegamento con la prestazione del servizio, sia quando lo svolgimento dell’attività di ufficio — riguardata nella sua natura o nelle sue modalità di effettuazione concreta — sia inidonea ad influire sulla genesi o sull’evoluzione del fenomeno morbigeno (cfr. Cons. Stato Sez. Il parere n. 2209/96 del 24 aprile 1997).

Ed infine, addirittura l’eventuale incertezza scientifica sulle cause di una malattia (nella specie, come sopra descritta e relativa al cuore) non può costituire di per sé ragione sufficiente a riconoscere in via sistematica (per non esclusione) ogni collegamento della malattia stessa con l’espletamento del servizio, restando infatti necessaria — anche e soprattutto in tal caso — una puntuale indicazione dei fattori di provocazione del morbo, come individuati - seppure preventivamente - dalla scienza medica del momento (cfr. T.A.R. Lombardia/Milano n. 487 del 16 aprile 1997).

Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha ritenuto di motivare il diniego del riconoscimento mediante rinvio agli sfavorevoli pareri del C.P.P.O. e dell’U.M.L. Sanità.

Ma questi, a loro volta, si sono limitati a contrapporre alla valutazione positiva della C.M.O., la propria valutazione negativa sulla non incidenza del servizio prestato per l’insorgenza della forma morbosa della malattia e - soprattutto - escludendo (rectius, non rispettando) il rapporto "causa-effetto".

Da tutto quanto sopra argomentato appare rilevante e determinante la non adeguatezza e congruità della motivazione dei gravati atti sul piano logico, con relativa omissione (in parte) ed irrazionalità (per la gran parte) della valutazione finale di non dipendenza da causa di servizio della infermità in questione.

In conclusione, con l’accoglimento del ricorso, vanno annullati i provvedimenti specificati in rubrica. Tenuto conto del lungo tempo trascorso e del mancato adempimento degli incombenti istruttori da parte del Ministero P.I., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il T.A.R. del Lazio/Roma, Sez. 3 bis accoglie il ricorso n. 5511/87 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti

specificati in epigrafe.

Fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, che sono liquidate nella misura di Lire 2.000.000 (due milioni) oltre I.V.A. e C.A.P..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in data 16 ottobre 2000.

(nomi)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 30 gennaio 2001.