(Cassazione 16135/2000) 

La pensione di vecchiaia è cumulabile con la rendita INAIL, e l'INPS è tenuto a corrisponderle insieme. (13 febbraio 2001)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.16135/2000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova, depositato il 30 aprile 1996, V. R. esponeva che era la vedova di F. G., già titolare di rendita erogata dall’INAIL e che conseguentemente l’Istituto, a seguito delle morte del marito, le aveva corrisposto la rendita ai superstiti; che il proprio coniuge era altresì titolare di pensione di vecchiaia erogata dall’INPS, cosicchè l’Istituto le aveva riconosciuto la pensione di reversibilità; che successivamente l’INPS le aveva revocato la pensione, con provvedimento del 23/7/1996, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1, comma 43, legge 335/95 la pensione non era cumulabile con la rendita corrisposta dall’INAIL; che il provvedimento dell’INPS non aveva fondamento giuridico, giacchè la norma richiamata dall’INPS vieta il cumulo delle pensioni di inabilità, di reversibilità e dell’assegno ordinario di invalidità carico dell’AGO, liquidati in conseguenza di infortunio o di malattia professionale con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL per lo stesso evento, mentre nella specie il de cuius godeva di una pensione maturata in forza dell’età e dei contributi versati, e quindi indipendente da infortunio o malattia, e perciò indipendente dall’evento in relazione al quale era stata liquidata la rendita dell’INAIL.
Chiedeva che il Pretore accertasse l’illegittimità del provvedimento dell’INPS e dell’eventuale recupero in forza di esso disposto, e condannasse l’INPS a ripristinare il trattamento pensionistico in suo favore restituendole gli importi eventualmente già recuperati.
L’INPS si costituiva in causa e concludeva chiedendo la reiezione della domanda della ricorrente.
Decidendo la causa il Pretore accoglieva la domanda sottolineando la assoluta indifferenza della riconducibilità, sotto il profilo del nesso eziologico, del decesso all’infortunio o alla malattia professionale rispetto alla doverosa liquidazione, da parte dell’INPS, della pensione di reversibilità connessa al trattamento pensionistico di vecchiaia già in godimento dal de cuius.
A seguito di appello dell’Istituto nel contraddittorio con l’appellata il Tribunale di Genova con sentenza del 13- 26 novembre 1997 rigettava l’appello condannando l’Istituto alla rifusione delle spese processuali in favore dell’appellata.
Avverso tale pronuncia, notificata il 15 dicembre 1997, ricorre l’INPS con un unico motivo.
Resiste con controricorso l’intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione dell’
art.1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 [1].Secondo la difesa dell’INPS deve ritenersi operante l’incumulabilità della pensione ai superstiti con la rendita INAIL prevista dall’art.1, comma 43, legge 335/95 citata.
Infatti la richiamata disposizione stabilisce che la pensione di reversibilità è incumulabile con la rendita INAIL, quindi non può fare riferimento all’evento morte, riconducibile al fatto invalidante.
Erroneamente il Tribunale ricollega l’inapplicabilità della norma in questione alla circostanza che il dante causa risulta titolare di una pensione di vecchiaia per cui l’Istituto è obbligato alla prestazione in favore dei superstiti a ragione e conseguenza dell’anzianità anagrafica e/o contributiva del loro dante causa.
Tale rilievo, secondo la difesa dell’INPS, non è convincente in quanto, pure nella fattispecie della pensione ai superstiti proveniente da pensione di invalidità, l’INPS è obbligata alla prestazione in conseguenza dell’anzianità contributiva del dante causa.
Il ricorso è infondato.
L’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nel designare il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso ed il regime dei cumuli, prevede, al 43° comma, che le pensioni di inabilità, di reversibilità, o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
Aggiunge poi, con disposizione a carattere transitorio, che sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge medesime con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Sostiene la difesa dell’INPS che il divieto di cumulo riguarderebbe anche i trattamenti di reversibilità di vecchiaia i quali non potrebbero concorrere con le rendite INAIL spettanti ai superstiti ex art. 85 t.u. n. 1124/65 ove l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’assicurato.
Tale tesi interpretativa però non può essere accolta perché contrasta sia con la ratio che con la lettera della disposizione
sottoposta al sindacato di legittimità di questa Corte.
Lo scopo della incumulabilità (totale o parziale), prevista dall’art. 1, comma 43, L. n.335/95, cit., tra prestazione INPS (di inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e rendita INAIL è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal medesimo evento invalidante e siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Ciò risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un notevole rigore finanziario e giustificata dall’esigenza di contenimento della spesa previdenziale, accentuatasi all’epoca della riforma pensionistica.
In mancanza di questa previsione espressa, opererebbe normalmente il cumulo, trattandosi di due assicurazioni distinte (quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella per invalidità, vecchiaia e superstiti), alimentate da distinte contribuzioni, tanto più che le prestazioni a carico dell’INAIL hanno una connotazione marcatamente risarcitoria, che non hanno i trattamenti di inabilità a carico dell’INPS.
Però, in un momento contingente di difficoltà della finanza pubblica, il legislatore può porre la regola secondo cui il lavoratore assicurato e parimenti i suoi superstiti possono, per così dire, spendere l’inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale una sola volta, senza che da quella inabilità derivino, come conseguenza sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno.
Una finalità analoga, ma con una portata più limitata, era già stata perseguita dal legislatore allorchè, con l’art. 6 della legge n.222 del 1984, ha previsto l’esclusione del diritto all’assegno privilegiato di inabilità, per causa di servizio, quando per lo stesso evento derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
Non è quindi irragionevole (ex art. 3 Cost.), ne viola il precetto dell’artr.38 Cost. una disposizione che, a fronte di un evento invalidante del lavoratore assicurato, appronti un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale, sicchè manifestamente infondati sono i dubbi di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo in se; mentre, può subito dirsi anticipando un rilievo che sarà svolto in seguito, tali dubbi insorgerebbero ove il divieto di cumulo fosse esteso sì da operare anche tra il trattamento derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale ed altra prestazione previdenziale, quale il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, del tutto indipendente da quell'infortunio o da quella di malattia.
Orbene, perchè operi il divieto di cumulo in esame, occorre che ci sia lo stesso evento invalidante, quale cerniera tra le due prestazioni
previdenziali che altrimenti concorrerebbero tra loro.
Ossia occorre che l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto
alla rendita INAIL, sia la stessa che viene valutata al fine della spettanza, o meno, di (analoga) prestazione previdenziale a carico dell'INPS.
Orbene la morte del lavoratore assicurato, mentre può costituire L’evento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,
non costituisce mai un evento invalidante nel sistema dell’assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, bensì l'ordinario
presupposto del trattamento di reversibilità dei superstiti.
L'inabilità, rilevante in tale sistema e che non può concorrere con quella presa in considerazione dal parallelo sistema dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quella derivante da un evento diverso dalla morte ed afferente direttamente al lavoratore assicurato; la quale poi, in caso di morte di quest'ultimo, può comportare un'attribuzione patrimoniale indiretta in favore dei superstiti (quale appunto il trattamento di reversibilità delle pensioni di inabilità) ed è questa che conserva, anche in capo ai superstiti, quella connotazione di sovrapposizione al trattamento riconosciuto all'INAIL in conseguenza dello stesso originario evento invalidante.
Ed allora quando il cit. comma 43 dell’art. 1, nell'elencare le prestazioni a carico dell'INPS, considerate in riferimento al divieto di cumulabilità così posto, richiama le pensioni di reversibilità (unitamente alle pensioni di inabilità e all'assegno ordinario di invalidità), non si riferisce agli ordinari trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia, in quanto appunto la morte del pensionato di vecchiaia non può considerarsi evento invalidante, ne il trattamento è dovuto solo a condizione che l’evento morte sia legato con nesso di causalità all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale del titolare della pensione diretta, così come invece l’art. 1, comma 43, cit. richiede che sia.
L’evento morte nel trattamento di vecchiaia è un fatto neutro che non altera il regime di cumulo del quale in ipotesi si trovi a beneficiare il titolare della pensione diretta che sia anche titolare di rendita vitalizia a carico dell’INAIL.
Non rileva affatto, al fine della spettanza del trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, distinguere secondo che il titolare diretto, già parimenti titolare di rendita INAIL, sia deceduto proprio a causa dei postumi dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, ovvero per una causa del tutto diversa.
In entrambe le ipotesi spetta indistintamente il trattamento di reversibilità della pensione di reversibilità ai superstiti, mentre il quid pluris costituito eventualmente dal nesso di causalità tra la morte e l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale rileva unicamente sul versante della spettanza, o meno, della rendita vitalizia INAIL ai superstiti (art. 85 D.P.R. n.1124/65).
Ed allora il riferimento del comma 43 dell’art. 1 alla reversibilità deve intendersi come fatto solo a quella originata dalla titolarità del dante causa di trattamento a carico dell’INPS (quale appunto la pensione di inabilità) derivante da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l’attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell’INAIL.
In tal caso la morte del pensionato per ragioni legate con nesso eziologico all’infortunio o alla malattia professionale lascia persistere il divieto di cumulo anche per i superstiti che, al pari del titolare diretto, si trovano a beneficiare contemporaneamente del trattamento di reversibilità e della rendita a carico dell’INAIL.
Il cit. comma 43 dell’art. 43 dell’art. 1 non si riferisce invece alla pensione di vecchiaia: come il pensionato diretto cumula tale trattamento con l’eventuale rendita vitalizia a carico dell’INAIL, così i suoi superstiti cumuleranno tali due trattamenti sempre che ricorrano i distinti presupposti per la loro attribuzione.
Non senza considerare poi sul piano più strettamente dell’interpretazione letterale che il riferimento ai trattamenti di reversibilità è preceduto da quello alle pensioni di inabilità e seguito da quello all’assegno ordinario di invalidità, collocazione questa che mostra una matrice comune (quello trattamento di inabilità)ed un’esigenza più mirata: quella di estendere il regime del divieto di cumulo dai trattamenti diretti a quelli indiretti, ma sempre aventi come presupposto l’inabilità e non già la vecchiaia perché l’inabilità, e (ovviamente) non la vecchiaia, che può trarre può trarre origine da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale come richiesto, sempre sul piano dell’interpretazione letterale, dalla disposizione in esame che appunto parla di trattamenti di pensioni di […] di reversibilità […], liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
D’altra parte, quando il legislatore ha invece inteso riferirsi al regime di cumulabilità dei trattamenti di reversibilità in generale, liquidati a prescindere dal fatto che la morte sia, o meno, conseguenza di infortunio
sul lavoro o malattia professionale, lo ha fatto espressamente come nella fattispecie del precedente comma 41 del medesimo art. 1.
Infine c'è da considerare che l'interpretazione accolta è anche quella conforme a Costituzione, mentre l'interpretazione opposta comporterebbe un non manifestamente infondato dubbio di legittimità costituzionale, apparendo contrario al principio di eguaglianza (art.3 Cost.) consentire il cumulo tra pensione diretta di vecchiaia e rendita vitalizia INAIL e vietarlo tra trattamento di reversibilità della medesima pensione di vecchiaia e la stessa rendita vitalizia INAIL in favore dei superstiti.
Il dubbio si porrebbe anche con riferimento all'art. 38 Cost. per inadeguata tutela previdenziale in quanto, ricorrendo i presupposti dell'attribuzione della rendita vitalizia INAIL in favore dei superstiti, tale attribuzione sarebbe sistematicamente schermata, e quindi di fatto azzerata, tutte le volte in cui ci fosse anche la parallela attribuzione del trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia fondata
su un titolo che prescinde del tutto dalla circostanza che la morte possa essere stata, o meno, conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sofferti dal titolare diretto.
In conclusione l'interpretazione sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione concorrono tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia.
Può aggiungersi, a corollario di questa conclusione, che l’ambiguità di fondo della disposizione (art. 1, comma 43) così interpretata è stata probabilmente presente allo stesso legislatore, che successivamente (con l’art. 55, lett. p, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ) ha delegato il Governo a rivedere la normativa in questione proprio quanto allo specifico profilo del cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall’INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell’art.85 D.P.R. n. 1124/65.
E’ mancata la norma delegata, ma una modifica a tale legge n. 144/99 era contenuta nel disegno di legge S- 4470, approvato dal Senato della Repubblica il 24 maggio 2000, che all’art. 1, comma 3, recava l’espressa abrogazione di tale specifico divieto di cumulo a partire dal 1° luglio 2000.
La questione è attualmente all’esame del Parlamento in sede di approvazione della legge finanziaria per l’anno 2001 (d.d.l. C- 7328- bis) che contiene una disposizione analoga (cfr. art. 66 del testo approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 novembre 2000, recante ora il n. S-4885).
Da ultimo identica disposizione (salvo il diverso riferimento temporale di applicazione) è poi contenuta nell’art.1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n. 346; disposizione questa che, con una tecnica alquanto insolita, rappresenta in sostanza un emendamento (governativo) della parallela disposizione all’esame del Senato.
Tale normativa in fieri, pur in disparte il rilievo che essa è comunque destinata ad applicarsi per il futuro e quindi non rileva nella fattispecie che rimane regolata dalle disposizioni vigenti al momento della concorrenza delle prestazioni previdenziali in esame, tradisce comunque una formulazione altrettanto ambigua ed una tecnica legislativa imprecisa.
Come il vigente art. 1, comma 43, cit. (applicabile nella fattispecie) nel porre il divieto di cumulo, parla tout court di pensioni di reversibilità, e quindi pone il problema di interpretazione finora esaminato, analogamente è ambigua una disposizione (quale quella dell’art.66 d.d.l. S- 4887 cit. e dell’art. 1 d.l. n. 346 del 2000 cit.) secondo cui il divieto di cumulo di cui all’art.1, comma 43, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, perché si continua a non distinguere tra il trattamento di reversibilità della pensione di inabilità per lo stesso evento che ha comportato l’attribuzione della rendita vitalizia INAIL ed il generico trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia.
Sicchè rimane il problema interpretativo sopra esaminato e le conclusioni raggiunte non sono revocate in dubbio da questi ultimi recenti sviluppi della normativa in materia.
Nella fattispecie l’intimata è titolare di trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia nonché di rendita vitalizia INAIL ai superstiti e pertanto, come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata, non ricorre l’ipotesi del divieto di cumulo posto dall’art. 1, comma 43, più volte citato.
Alla soccombenza consegue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata liquidate in lire 37.000, oltre lire tre milioni per onorario d’avvocato.
Roma, 13 novembre 2000.
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2000.