Nelle multe non può mancare il nome del vigile

 

(Gar. Privacy 19.2.2001)

 

 

 

 

Nei verbali redatti dai vigili urbani per applicare le multe devono essere indicati, per regolamento, i nomi dei verbalizzanti. E questa indicazione non può essere omessa facendo un improprio riferimento alla legge sulla privacy (20 febbraio 2001)

 


Garante per la protezione dei dati personali. Newsletter 19 febbraio 2001

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PREMESSO:

1. Il Garante ha ricevuto una segnalazione relativa alla redazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte del Comando di polizia municipale di………. Secondo la prassi segnalata i verbali non riporterebbero le generalità dei verbalizzanti e conterrebbero invece un'avvertenza secondo cui tale omissione conseguirebbe all'applicazione della legge n. 675/1996 in materia di protezione dei dati personali.

2. Questa Autorità, con nota del ……… inviata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 675/1996 [1], ha chiesto al Sindaco del Comune di …….. elementi ed informazioni utili. A seguito di tale richiesta, il locale Comando di polizia municipale, con nota del …….., ha fornito quanto richiesto.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. Il Comando di polizia municipale di …….ha fatto presente che la segnalazione non riguarderebbe i verbali originali sottoscritti dall’agente che accerta la violazione al codice della strada, ma esemplari conformi redatti con sistemi meccanizzati e contenenti le medesime indicazioni presenti negli originali.

Il Comando non ha interamente precisato se le generalità dell’agente siano inserite nei verbali originali. Ha però dichiarato che a partire dagli anni ’70 nei verbali spediti con il sistema meccanizzato viene indicato solo il numero di matricola dall'agente, oltre alle generalità del responsabile del procedimento automatizzato. Ciò per tutelare l’incolumità e la sfera privata degli operatori nei confronti di minacce e di altre "attenzioni" incresciose manifestate spesso da trasgressori.

Secondo il Comando tale soluzione conseguirebbe alla normativa sulla protezione dei dati personali nella parte in cui permette di trattare solo i dati personali necessari in relazione alla funzione esercitata. Si giustificherebbe quindi l'avvertenza stampigliata in calce al modulo di verbale circa la riconducibilità alla legge n. 675 dell'omissione delle generalità, ferma restando la possibilità per gli interessati di conoscere le generalità stesse per tutelare i propri interessi.

4. Ciò premesso, va rilevato sul piano generale che nessuna disposizione della legge n. 675/1996 impedisce alla polizia municipale di indicare nei verbali meccanizzati le generalità degli agenti (cfr. articolo 27 legge n. 675/1996 [2]). Risulta pertanto del tutto impropria l’avvertenza secondo cui l’omissione conseguirebbe all’applicazione di tale legge.

Va, inoltre, osservato che il principio di pertinenza di cui all’articolo 9, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996 [3] opera certamente anche nell’ambito delle attività in esame. Il Comando può quindi calibrarne di volta in volta le modalità applicative in riferimento a vari atti e documenti, tenendo presenti le specifiche funzioni svolte, la particolare natura dei procedimenti di tipo sanzionatorio e le esigenze connesse alla tutela dei diritti dell'interessato. Tuttavia, tale principio non comporta l’automatica disapplicazione delle norme di settore che regolano direttamente i procedimenti sanzionatori amministrativi e che non sono state abrogate o modificate dalla legge n. 675/1996 salve eventuali situazioni del tutto particolari di incompatibilità che però non si ravvisano nel caso di specie (articolo 43 legge n. 675/1996).

Il Comando dovrà porre quindi riferimento alle disposizioni che disciplinano la redazione dei verbali e che regolano la procedura di contestazione e l’applicazione della sanzione.

In questo quadro gli articoli 383 e 385 del regolamento di attuazione del codice della strada approvato con d.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni rinviano ad un modello di verbale VI.1 allegato al regolamento, il quale reca uno spazio per indicare nel verbale l’organo accertatore e che sembra quindi richiedere la menzione delle generalità di quest’ultimo.

La summenzionata esigenza di tutela degli agenti è comprensibile ed è stata tenuta presente da questa Autorità rispetto al diverso tema dell’utilizzazione di cartellini identificativi recanti le generalità o altri dati personali dei dipendenti interessati. Tuttavia, nel caso di specie vengono in considerazione la diversa problematica della forma degli atti e la concomitante tutela delle persone cui si riferiscono gli accertamenti, sicchè non è pertinente l’eventuale richiamo al tema poc’anzi citato dei cartellini.

In conclusione, riportata correttamente la questione in termini di non incompatibilità della disciplina di settore con la normativa in materia di protezione dei dati personali, deve ribadirsi che la prassi segnalata non è conseguenza dell'applicazione della legge n. 675. L'avvertenza riportata sul modello di verbale oggetto della segnalazione deve essere quindi espunta dai moduli utilizzati o comunque modificata eliminando il riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

segnala, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996 al Comando della polizia municipale di ……. la necessità di conformare la redazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada ai principi enunciati nel presente provvedimento.