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L'infortunio subito dal lavoratore nel rientro a casa, in conseguenza dell'enorme stress psico-fisico accumulato nel corso della giornata lavorativa, è coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che - come ribadito dal recente decreto legislativo 38/2000 - tutela il lavoratore anche nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa. (9 febbraio 2001) |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9/3/1998 P. V. conveniva in giudizio davanti a questo giudice l'Inail e la "Ferrocemento S.p.A." esponendo, tra l'altro: di esser dipendente della società convenuta con la qualifica di impiegato tecnico; che, quale addetto alla manutenzione degli impianti, in data 7/6/1996 - dopo aver lavorato dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,30 -, era stato comandato a sostituire alcuni cuscinetti del nastro trasportatore dell'impianto di frantumazione ubicato in loc. Piscopio nel Comune di Roccaforte del Greco (RC); -che le operazioni "di cui sopra" avevano avuto inizio alle ore 22,00 "del suindicato giorno" alla fine del 2° turno ed erano terminate verso le ore 4,00 del giorno successivo, allorquando esso ricorrente "si apprestava a ritornare presso la propria abitazione in Lamezia Terme, a bordo della propria autovettura, percorrendo l'unica strada che dal cantiere, ove lavora il sig. P., porta allo svincolo di Bagnara dell'autostrada RC-SA (percorso logico da cui si giunge a Lamezia Terme) e che passa per Gambara d'Aspromonte e S. Eufemia d'Aspromonte", che, dopo aver percorso circa 30 Km dal cantiere, per cause imprecisate, "ma sicuramente da ricollegare all'impegno psico-fisico conseguente all'enorme carico di lavoro a cui era stato sottoposto ... nelle ore precedenti, andava ad urtare violentemente contro la parete rocciosa che costeggiava la strada dallo stesso percorsa, rimanendo incastrato nelle lamiere della propria autovettura"; - che, dopo alcuni minuti, era stato soccorso dal collega sig. M. C., il quale aveva provveduto ad avvisare il "Pronto Soccorso dell'Ospedale dì Scilla", i cui addetti, constatata la gravità delle lesioni riportate dal medesimo, lo avevano trasportato alI`Ospedale Riuniti di Reggio Calabria" - Divisione Rianimazione - ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza che aveva evidenziato un "imponente emoperitoneo, grossa lacerazione lobo epatico dx e mediale",che era stato dimesso in data 617/1996 con la seguente diagnosi: "emoperitoneo per trauma addominale, insufficienza respiratoria da fratture costali"; - che le conseguenze dannose si erano dimostrate "ben più gravi, tant'è che ulteriori accertamenti eseguiti durante il ricovero avevano evidenziato tra l'altro la presenza di "abbondante emotorace interessante i due terzi inferiori del polmone dx, numerosi focolai contusivi bilateralmente, più evidente a carico del polmone sx, fratture costali a dx, diffuse bolle iperdiafane di tipo enfisematoso nonché la frattura della scapola dx"; - che, dopo le dimissioni dal nosocomio di Reggio Calabria, era stato sottoposto, in data 12/9/1996, a visita ortopedica specialistica presso l'O.C. di Lamezia Terme, in seguito alla quale gli era stata diagnosticata una "periartrite scapolo omerale post- traumatica"; che da un ulteriore controllo effettuato presso l'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria" si erano rilevate altre patologie a suo carico, quali laparocele, stenosi tracheale e laringotracheite"; che, infine, in data 14/4/1997, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per "Iaparocele" presso la Il Divisione di Chirurgia Generale dell`Ospedale Riuniti di Reggio Calabria" ove era rimasto ricoverato dal 13/4/1997 al 31/5/1997; - che l'infortunio dal medesimo patito aveva comportato sia un'invalidità temporanea "documentata dai certificati medici in possesso di entrambi i resistenti" e sia postumi invalidanti nella misura del 70%; - che dalla data di chiusura dell'infortunio da parte dell'Inail, in data 3/11/1997, non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito, mentre dalla fine del mese di novembre dello stesso anno "non sta ricevendo più alcun emolumento da parte dei datore di lavoro", - che la fattispecie in esame rappresentava "il classico caso di infortunio in itinere".- che aveva diritto, inoltre, alla liquidazione del danno biologico da porre a carico del datore di lavoro, "poiché non vi è dubbio che la causa dell'infortunio subito dall'attore è da attribuirsi all'enorme stress -fisico, accumulato dallo stesso nel corso della giornata lavorativa che, nel caso de quo, si è protratta per quasi 24 ore, dal momento che il sig. P. non solo ha svolto il normale orario di lavoro, ma ha dovuto trattenersi dalle ore 22 del giorno 7.6 alle ore 4 circa del giorno successivo,perché comandato a sostituire parti di un nastro trasportatore". - tanto premesso chiedeva che questo Giudice dichiarasse che le lesioni dal medesimo riportate erano "da ritenere come conseguenti ad infortunio sul lavoro"; condannasse l'Inail a corrispondergli la relativa rendita "in rapporto all'entità del danno subito"; condannasse la "Ferrocemento S.p.A." al pagamento, in suo favore, della somma di £ 200.000.000 o di quella maggiore o minore "che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno biologico"; con vittoria di spese. Nel costituirsi in giudizio le parti resistenti contestavano la fondatezza delle domande e ne chiedevano il rigetto. Effettuata l'istruttoria nonché disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio la causa veniva decisa come da allegato dispositivo all'udienza del 6/7/1999. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta nei confronti della società si connota per la carenza di adeguate deduzioni nonché allegazioni di supporto; onde, nella genericità della relativa formulazione, il rigetto ne costituisce, dovendo condividersi in gran parte le argomentazioni prospettate in memoria, naturale esito. Per il resto l'Istituto obietta, nella sostanza, che la sussistenza nel cantiere di apposito alloggio ben avrebbe dovuto, vista l'ora e la fatica conseguente all'espletato lavoro, indirizzare la scelta del ricorrente nel segno dell'immediato riposo; sicché, quella diversa in concreto effettuata di recarsi a casa con la propria autovettura integrerebbe quel "rischio elettivo" che esclude l'operatività della tutela assicurativa. osserva il Giudicante che il richiamo al concetto in parola sia, nella fattispecie, fuor dì luogo; per la ovvia ragione che nell'elaborazione della relativa nozione è costante il riferimento all'estraneità al lavoro dell'atto volontario puramente arbitrario, ovvero inteso a soddisfare un impulso o un capriccio meramente personale - in tal quadro sì è ritenuta la non indennizzabilità di infortuni verificatisi in occasione di spostamenti del lavoratore dal luogo di lavoro all'abitazione (o viceversa) durante l'intervallo per il pranzo, pur in presenza di un servizio mensa messo a disposizione dall'azienda; in alcune sentenze, per altro, l'esistenza di un alloggio (all'interno del luogo di lavoro) è stato ritenuto fattore idoneo a spezzare il nesso di occasionalità tra attività espletata e comportamento del dipendente che abbia scelto, nel recarsi presso l'abitazione con mezzi propri di non servirsene -; ma tali caratteristiche non sono ravvisabili nella condotta del ricorrente. Non essendo dato giudicare capriccioso od arbitrario l'impulso di far ritorno a casa all'esito della settimana lavorativa trascorsa fuori sede; non per nulla, nella ricostruzione dell'istituto, tra i vari parametri di valutazione da considerare ampio risalto è dato alle esigenze familiari. AI riguardo la stessa Cassazione (cfr. sentenza n. 11635 del 18/11/1998: "in tema di infortunio in itinere, l'esposizione al rischio della strada conserva il collegamento con l'attività lavorativa, e non se ne dissocia, solo quando il viaggio si svolga al termine della prestazione lavorativa, per il precipuo fine di far ritorno al proprio domicilio. La scelta di un momento diverso, per diversa finalità non inerente ad esigenze lavorative, determina l'interruzione dei nesso di causalità tra il lavoro e il rischio di infortunio e l'insorgere della diversa fattispecie del rischio elettivo - nella specie è stato escluso che configurasse infortunio in itinere quello occorso ai lavoratori, dimoranti in luogo diverso da quello di residenza, che, approfittando di una temporanea sospensione del lavoro, con il proprio mezzo facevano ritorno al paese di residenza non al termine della settimana lavorativa, ma in giorno infrasettimanale, per assistere un congiunto ammalato") ha lasciato intendere che la fattispecie del rischio elettivo, nell'elaborazione sviluppatasi del relativo concetto in relazione a spostamenti attuati nel corso della giornata lavorativa o, comunque, durante lo svolgimento della prestazione, deve in concreto recedere nell'ipotesi in cui il rientro, ad opera del lavoratore, nella propria abitazione avvenga alla fine della settimana lavorativa. Il problema, però, presenta elementi di ulteriore complessità; in alcune sentenze della Suprema Corte è enunciato il principio secondo cui l'infortunio in itinere sarebbe indennizzabile solo quando l'uso dei mezzo privato di trasporto sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta; ma se, da un lato, è ragionevole optare per il pernottamento nel cantiere nel giorno infrasettimanale allorquando il ritorno nell'abitazione, reso difficoltoso dalla distanza, costituisca una iniziativa non confacente allo scopo (essendo, qui, la presenza del lavoratore - il quale dovrà riprendere l'occupazione il giorno successivo - all'interno della famiglia assai limitata nel tempo, con la conseguenza che la partecipazione alla vita familiare risulterebbe fortemente ridotta se non addirittura inconsistente), non lo è più nel caso in cui la ulteriore sosta, non giustificata dall'esigenza di riprendere il lavoro il giorno successivo, finisca, invece, per rappresentare indebita privazione, per il lavoratore, del suo diritto di esercitare efficacemente le funzioni che gli competono all'interno del proprio nucleo familiare (in diversa prospettiva occorre, poi, rilevare che l'impianto di riscaldamento, servente anche l'alloggio - sito nel cantiere posto ad un'altezza di circa duemila metri ove la temperatura esterna, anche nel mese di giugno, non è certo elevata - messo a disposizione dall'azienda, non poteva, per ovvie ragioni di economia, essere attivato la notte tra il 7 e l'8 giugno 1996 - cfr., sul punto, le dichiarazioni dei teste I.: 'Faccio presente che i riscaldamenti interessavano non solo la stanzetta ma tutto il cantiere"). Del resto l'inopportunità della scelta compiuta dal ricorrente ben può esser valutata sul versante della colpa [1]; la quale, però pur nella accertata massima estensione, rientra, per come è noto, nel rischio assicurato (cfr., tra le tante, Cass. n. 1750 del 6/3/1996: "in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia del lavoratore, anche se abbiano efficienza esclusiva nella determinazione dell'evento, sono comprese nel rischio assicurato quando ineriscano ad una condotta che, ancorché determinata da circostanze straordinarie, sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e sia stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo").In sede di discussione orale le argomentazioni (che non sembrano, per altro, collimare con quelle riportate nella relazione, in data 19111/1996, a firma dell'Ispettore S., in atti; cfr., inoltre, la dichiarazione da quest'ultimo resa a verbale: "preciso, per quanto mi riguarda, che all'esito l'infortunio non si ritenne indennizzabile perché, in sostanza, nel corso degli accertamenti non risultava pagato alcun compenso, ad opera del datore di lavoro, per lo straordinario prestato dal P. nella notte del 7 e dell'8-6-199C') difensive dell'Istituto si sono arricchite di ulteriori spunti ricavati da alcuni passi di dichiarazioni rese; in particolare l'approvvigionamento di acqua, ad opera del ricorrente, presso una fontana nel corso del tragitto avrebbe fatto venir meno il necessario nesso tra occasione di lavoro e rischio indennizzabile; ma la prospettazione non tiene conto della appurata circostanza della brevità caratterizzante, dal lato temporale, la intermedia sosta; effettuata, del resto, proprio sulla strada che delineava il percorso seguito. Sicché, anche sotto tale aspetto, emerso solo nel corso dell'istruttoria, la tesi di fondo dell'Istituto non si attesta su margini di apprezzabilità. In definitiva la domanda proposta nei confronti dell'Inail va accolta; la rendita dovrà essercorrisposta con decorrenza 1/12/1997 (cfr., sul punto, quanto si legge alla pagina 6 della relazione peritale, supportata da accurate indagini coerenti con le relative conclusioni finali che, per la esaustiva motivazione di fondamento, meritano piena adesione). Le spese di lite possono, in considerazione della particolarità del caso, essere compensate tra tutte le parti in causa; quelle (liquidate con separato decreto) concernenti la espletata consulenza tecnica di ufficio gravano sull'Istituto. P.Q.M. - condanna l'Inail a costituire in favore di parte ricorrente la rendita di inabilità nella accertata misura del 60%, con la decorrenza di cui in motivazione e con gli accessori di legge; - rigetta la domanda proposta nei confronti della Ferrocemento SPA; - compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa; - pone definitivamente a carico dell'Inail le spese relative alla espletata consulenza tecnica. Lamezia Terme, 6/7/1999 Depositato in Cancelleria in data 8 set. 1999 |
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