|
Affinchè si realizzi la fattispecie dell’articolo 615-ter, primo comma, non è sufficiente di per sé la violazione dei sistemi di protezione del sistema informatico ma è necessario che sia manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall’effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare ma piuttosto di un illecito caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come nella violazione del domicilio (si può parlare di domicilio informatico).
|