Consiglio di Stato 836/2001: Gli insegnanti collocati a riposo durante il periodo di vigenza dell'accordo recepito con D.P.R. n. 399/1988 (1 gennaio 1988 - 30 aprile 1990) hanno il diritto di computare questo beneficio economico non solo ai fini della pensione, ma anche per il calcolo della indennità di buonuscita.

Consiglio di Stato. Ordinanza 836/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da (nomi) tutti rappresentati e difesi dall’avv. E. D. R., ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ avv M. F. ecc. ecc.

contro

- l’I. N. P. D. A. P. (ex gestione ENPAS), rappresentato e difeso dalI’avv. R. G., ed elettivamente domiciliato in Roma, ecc. ecc.;

- il Ministero del Tesoro, il Ministero della Pubblica Istruzione e la Presidenza del Consiglio, in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per

legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

per l’annullamento

della sentenza n. 323 del 22 febbraio 1996 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2000, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appellata sentenza, il TAR Lazio ha respinto il gravame con il quale i ricorrenti, ex dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, collocati a riposo tra il 1 gennaio 1988 e il 30 aprile 1990, hanno rivendicato il diritto a percepire l’indennità di buonuscita calcolata sulla base dei benefici economici per il personale del comparto scuola di cui al D.P.R.n.399/1988.

Appellano i ricorrenti, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Resistono le amministrazioni interessate, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 24 novembre 2000, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

La controversia, sottoposta all’esame del Collegio, non è nuova, e riguarda il criterio di computo dell’indennità di buonuscita del personale scolastico collocato a riposo nel periodo di vigenza dell’accordo recepito nel D.P.R. n.399 del 1988, [1] e, più precisamente, l’interpretazione da dare all’art. 5 del predetto decreto, nella parte in cui (secondo comma) dispone che "in ottemperanza al disposto dell’art. 13 della L. quadro 29 marzo 1983 n.93, [2] i benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall’art.3 e nelle percentuali di cui all’art 4, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale".

Questa disposizione, in adesione alla tesi espressa dall’I.N.P.D.A.P. e ribadita in questa sede, è stata interpretata dal primo giudice, nel senso che i miglioramenti economici (scaglionati in tre date) previsti dal menzionato accordo, sono rilevanti, nella loro totalità, solo ai fini pensionistici del personale collocato a riposo nel periodo di vigenza dell’accordo.

L’appello è fondato.

Le argomentazioni dell’I.N. P. D. A. P., fatte proprie dal primo giudice (l’indennità di buonuscita è determinata, ai sensi dell’art.3 del D. P.R. n. 1032/1973, con riferimento all’ultimo stipendio effettivamente percepito, e come tale assoggettato a contribuzione; la normativa si riferisce al solo trattamento pensionistico, con esclusione dell’indennità di buonuscita, avente natura previdenziale; mancherebbe la copertura finanziaria), sono state ampiamente confutate di recente con numerose decisioni di questa Sezione, di cui l’ultima è la decisione n.4550 del 2000, e da questo indirizzo ormai consolidato il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Infatti, la circostanza che nell’atto di recepimento dell’accordo non si faccia menzione della estensione dei benefici alla indennità di buonuscita non costituisce argomento sufficiente per denegare la pretesa degli appellanti, giacché la norma non inerisce direttamente alla indennità di buonuscita e neppure al trattamento pensionistico, derivando, piuttosto, dalla norma medesima, soltanto l’incidenza mediata dei miglioramenti economici sull’uno e sull’altro dei trattamenti legati alla cessazione del rapporto.

In particolare, l’inciso "con diritto a pensione", contenuto nel secondo comma dell’art.5 in esame, serve soltanto ad individuare la categoria dei beneficiari, e non a delimitare l’ambito di rilevanza dei benefici medesimi in favore dei dipendenti collocati a riposo nel corso di operatività dell’accordo.

Appare, inoltre, chiara la finalità della norma, che, non contenuta nei precedenti accordi collettivi (approvati con DD.PP.RR. 25 giugno 1983 nn.345 e 346), è stata introdotta per superare l’orientamento giurisprudenziale precedentemente espresso in senso contrario nelle decisioni del Consiglio di Stato 14 febbraio 1989 n.3 dell’Adunan.za Plenaria e n.713 del 31 maggio 1989 di questa Sezione.

Diversamente poi da quanto statuito dal primo giudice, che ha intravisto un ostacolo al riconoscimento del diritto degli istanti nell’art.3 del D.P.R. n. 1032/1973, il quale, al primo comma, stabilisce che il dipendente statale che cessa dal servizio con diritto a pensione consegue, in aggiunta al trattamento pensionistico anche quello previdenziale di fine rapporto, e, al terzo comma, prescrive che l’indennità di buonuscita va calcolata sulla base dell’ultimo stipendio o ultima paga o retribuzione "integralmente" percepiti, questo articolo denuncia un parallelismo costante della pensione e dell’indennità di buonuscita che scatta all’esito della cessazione dal servizio del dipendente statale, che è quanto ribadito dal comma 2 del citato art. 5 D.P.R. n.399/1988.

Da ultimo, non può essere condivisa l’osservazione della difesa dell’I.N.P.D.A.P., che rileva il mancato versamento dei contributi da parte del personale interessato, giacché, a tale omissione, si può sopperire in sede di rideterminazione della indennità di buonuscita, mediante la regolarizzazione in sanatoria del conto contributivo, trovando applicazione diretta, al riguardo, la disposizione contenuta nel citato art.5, primo comma.

L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di buonuscita determinata sulla base dei benefici economici previsti dal D.P. R. n.399/1988, con interessi e rivalutazione monetaria secondo le modalità di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.3 del 15 giugno 1998.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara fondato il ricorso di primo grado. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

(nomi)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 19 febbraio 2001