Tar della Campania 7690 del 2001: i servizi che non hanno costituito titolo per l'assunzione non possono essere valutati ai fini della pensione e dunque il borsista di una Università (nella specia la Federico II di Napoli) non ha diritto al riscatto.
Sentenza Tar Campania 7690/gennaio 2001
SENTENZA
sul ricorso n. 7690/96 Reg. Gen., proposto da V.M.M.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Marrama e Alfredo Contieri, con domicilio eletto in Napoli, via R. De Cesare n. 7,
contro
l’Università degli studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto presso gli uffici della stessa, in Napoli, via A. Diaz n. 11,
per l’annullamento
a) del decreto prot. n. 4975 del 4.7.96 con cui il Rettore ha respinto l’istanza, presentata dalla ricorrente, "intesa ad ottenere la valutazione ai fini pensionistici e di previdenza dell’attività di borsista svolta"; b) di ogni altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale, nonché per la dichiarazione del diritto al riconoscimento a fini pensionistici del periodo in cui la ricorrente è stata titolare di borsa di studio.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, con l’annessa produzione;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 18 ottobre 2000 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 4 ottobre 1996 e depositato in segreteria il successivo 22 ottobre, la dott.ssa V.M.M.R., assistente ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, impugna la nota, in epigrafe menzionata, con la quale il Rettore ha respinto la sua domanda del 21 giugno 1996 intesa a ottenere la valutazione a fini pensionistici dei periodi di servizio resi quale borsista, in forza di tre distinte borse di studio, dal 1967 al 1° giugno 1974, data dell’inserimento come assistente ordinario.
L’atto di diniego impugnato risulta motivato sul rilievo per cui "il combinato disposto delle norme vigenti – D.P.R. 1092/73 e D.P.R. 382/80 – non prevede, per il personale che riveste la qualifica di Assistente Ordinario, la possibilità di valutare ai fini di quiescenza e di previdenza, l’attività di borsista".
Parte ricorrente deduce l’illegittimità di tale statuizione sotto diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, facendo leva soprattutto sull’asserita sostanziale equiparabilità della posizione degli assistenti ordinari rispetto a quella dei ricercatori e denunciando in subordine l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103 citato per violazione del precetto di eguaglianza, ove interpretato nel senso della sua non applicabilità alla fattispecie concreta in esame.
Si è costituita ed ha resistito in giudizio l’amministrazione universitaria intimata, per il tramite della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, concludendo per l’infondatezza e il rigetto del gravame, sulla considerazione della asserita tassatività della previsione dell’articolo 103 del D.P.R. 382/1980 che non menziona gli assistenti ordinari e non sarebbe pertanto ad essi applicabile.
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2000 la causa è stata quindi chiamata e introitata in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la presente controversia, trattandosi di questione che implica necessariamente l’esame di una normativa comune sia al trattamento di pensione che all’indennità di buonuscita (Cons. St., sez. VI, 24 aprile 1987 n. 283).
Nel merito il ricorso è infondato e andrà come tale respinto.
Parte ricorrente articola il proprio assunto su tre ordini di motivi:
1) la previsione dell’ articolo 103 del D.P.R. 382/1980 – che univocamente ammette per i ricercatori universitari il "riscatto" per intero a fini pensionistici e di buonuscita dei periodi di attività effettivamente prestata nelle Università come borsisti - deve essere estesa analogicamente in favore degli assistenti ordinari (quale è la ricorrente), attesa la perfetta equiparazione organica e funzionale delle due figure, desumibile da diversi luoghi normativi;
2) non varrebbe in contrario il richiamo operato dall’amministrazione universitaria all’art.15 del D.P.R. 1092 del 1973, che consentirebbe di riscattare esclusivamente "i servizi che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo", al fine di giustificare la disparità di trattamento tra il ricercatore universitario (per la cui nomina in base a giudizio di idoneità è utilmente valutabile la borsa di studio, donde la riscattabilità del relativo periodo) e l’assistente ordinario (nominato in ruolo senza valutazione a tal fine dei pregressi periodi di borsista); tale richiamo normativo, invero, sarebbe smentito dal fatto che l’103 del D.P.R. 382/1980 citato riconosce il beneficio della valutabilità a fini pensionistici dei periodi di borsa di studio a tutti i ricercatori, indipendentemente dal modo di reclutamento, e quindi anche in favore di quelli nominati per concorso, per i quali non varrebbe il surriferito argomento relativo ai ricercatori nominati a seguito di giudizio di idoneità;
3) una interpretazione restrittiva dell’articolo 103 citato ne imporrebbe la sottoposizione al Giudice delle leggi per lo scrutinio di costituzionalità rispetto al parametro dell’art.3 della Costituzione.
Mentre può in linea ipotetica accedersi alla prospettazione di cui al primo argomento, in ordine alla tendenziale assimibilità, a taluni effetti, delle figure dell’assistente ordinario e del ricercatore confermato, non risultano invece convincenti gli ulteriori due profili argomentativi di cui al gravame.
In sintesi, ritiene il Collegio che la regola risolutiva per il caso in esame debba rinvenirsi nella disposizione dell’art.15 del DPR 29 dicembre 1973 n.1092 (recante approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo la quale sono valutabili a fini pensionistici i soli servizi prestati che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo. Il combinato disposto dell’103 del D.P.R. 382/1980 in uno alla testé riferita previsione del d.P.R. 1092 del 1973 opera una ragionevole differenziazione di disciplina tra situazioni obiettivamente diversificate, donde la manifesta infondatezza del dubbio di conformità di siffatto disciplina rispetto al parametro costituito dall’articolo 3 della Costituzione, dedotto da parte ricorrente. In sostanza, il riconoscimento per intero in favore dei ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, dell’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’articolo 7 della legge delega 28 del 1980, si giustifica in base al fatto che, in applicazione del riordinamento della docenza universitaria, gli inquadramenti nella fascia dei ricercatori confermati sono avvenuti, previo giudizio di idoneità, proprio in favore (tra gli altri) dei soggetti appartenenti alle categorie elencate al comma 8 del ridetto articolo 7 della legge del 1980, il che ha consentito, in armonia con il richiamato principio racchiuso nell’articolo 15 del t.u. 1092 del 1973, che la valutabilità a fini di quiescenza e previdenziali fosse ammessa per i soli servizi "che abbiano costituito titolo per l’inquadramento" nella stessa fascia dei ricercatori confermati. Analoga situazione non è invece ricostruibile rispetto alla posizione della ricorrente assistente ordinaria del ruolo ad esaurimento, i cui periodi di borsa di studio non risulta siano stati utilizzati quale titolo per l’immissione in detto ruolo ad esaurimento, donde la non estensibilità in suo favore, per difetto di eadem ratio, della disposizione di cui all’articolo 103 del t.u. 382/1980.
Più analiticamente, il Collegio dà atto della sostanziale similitudine di stato e funzionale che può tratteggiarsi tra le due figure dell’assistente ordinario e del ricercatore confermato. Ed invero il ruolo dei ricercatori universitari (istituito dalla legge delega 21 febbraio 1980 n. 28 – articoli 3 comma 3 e 7 comma 1 – nonché dal decreto delegato 382 del 1980 – articolo 1 comma 5) ha in sostanza soppiantato diverse preesistenti figure (precarie o già stabilizzate) di collaborazione alla didattica e alla ricerca, tra cui deve annoverarsi anche quella dell’assistente di ruolo (ruolo divenuto ad esaurimento in forza dell’articolo 3, comma 14, del d.l. 1° ottobre 1973 n. 580, conv. con modif. in legge 30 novembre 1973 n. 766) e la sostanziale affinità tra ricercatori confermati e assistenti del ruolo straordinario, come giustamente fatto osservare dalla parte ricorrente, può derivarsi da diversi riferimenti normativi (il decreto delegato di riordinamento della docenza universitaria – d.P.R. 382/1980 – nel dettare la disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari, ha espressamente stabilito che "Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo", nonché che "Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero . . "; il d.l. 2 marzo 1987 n. 57, conv. con modif. nella legge 22 aprile 1987 n. 158, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l’attuazione del disposto di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986 n. 23, ha stabilito, all’articolo 2 ter, comma 1, che "gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito previsto per i ricercatori confermati"; l’articolo 16 della legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, che presenta una disposizione del seguente tenore: "Nella presente legge, nelle dizioni <<ricercatori>> o <<ricercatori confermati>> si intendono comprese anche quelle di <<assistenti di ruolo ad esaurimento>>.").
Nondimeno l’analogia tra la posizione del ricercatore confermato e quella dell’assistente del ruolo ad esaurimento non basta ai fini dell’estensione analogica in favore di questi ultimi del beneficio espressamente previsto solo per i primi dall’articolo 103 d.P.R. 382/1980.
Una simile operazione ermeneutica è stata invero già compiuta dalla giurisprudenza amministrativa a proposito dell’analoga questione che era sorta a proposito dei professori associati, anch’essi (apparentemente) esclusi dalla ridetta previsione dell’articolo 103: Ma tale estensione analogica – pure richiamata da parte ricorrente – riposa a ben vedere su presupposti ulteriori e parzialmente diversi. Così Cons. St., sez. VI, 9 giugno 1993 n. 412, ha sì affermato che "dalla circostanza che soltanto per i ricercatori sia espressamente previsto dall’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, del servizio prestato in una delle figure di cui all’art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28, non può derivare, come vorrebbero le amministrazioni appellanti, che il riconoscimento, ai fini della quiescenza e previdenza, sia escluso per le altre categorie di docenti dalla medesima norma indicati, ed in particolare, per i professori associati"; ma ha altresì aggiunto che "la normativa contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 non pone alcuna norma che neghi il riconoscimento dei servizi prestati dai professori associati in una delle figure di cui all’art. 7 della legge n. 28 del 1980, sicché la stessa implica l’applicabilità, al caso in questione, della generale disciplina prevista dall’ordinamento in tema di collocamento a riposo, trattamento di quiescenza e previdenza. Ora, l’art. 103, secondo comma del D.P.R. n. 382 del 1980 espressamente riconosce nella misura della metà, ai fini della carriera, all’atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo, ai professori associati, per quel che in questa sede rileva, il servizio effettivamente prestato in una delle figure previste dall’art. 7 della legge n. 28 del 1980 (figura, tra le quali, è ricompresa anche quella di titolare di borsa di studio). Il servizio effettivamente prestato in una delle cennate figure, in quanto riconosciuto ai fini della carriera, influisce nella posizione di ruolo del professore associato: risulta, pertanto pienamente applicabile la disposizione di cui all’art. 15, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 alla stregua della quale i servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda. La norma in questione impone infatti di valutare, dietro domanda degli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza, tutti quei servizi effettivamente prestati che, costituendo " titolo per l’inquadramento ", concorrano a determinare la posizione del dipendente pubblico nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza. Non vi è dubbio, pertanto, che i servizi effettivamente prestati dai professori associati in una delle figure di cui all’art. 7 della legge n. 28 del 1980 (com’è, appunto, il servizio prestato in qualità di borsista), in quanto riconosciuti utili ai fini della carriera, debbono essere, altresì, computati ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza".
E’ dunque evidente che il ragionamento che ha condotto il giudice amministrativo all’estensione in favore dei professori associati del beneficio in esame è mediato da un elemento ulteriore e diverso, che non figura nel caso degli assistenti del ruolo ad esaurimento, costituito dal riconoscimento positivo, ai fini della carriera, per due terzi, dei periodi di borsa di studio presso università precedentemente compiuti (articolo 103, comma 2), riconoscimento che integra il presupposto della utilizzazione come titolo ai fini dell’inquadramento (o della ricostruzione della carriera, aggiunge il Consiglio di Stato) voluto indefettibilmente dall’articolo 15 del d.P.R. 1092 del 1973 ai fini della computabilità a domanda agli effetti di quiescenza e previdenziali.
Non vale, dunque, invocare la omogeneità di funzioni, stato giuridico e trattamento economico quale presupposto sufficiente per reclamare l’estensione del beneficio agli assistenti ordinari, difettando, come già detto, la identità di ratio fondativa della previsione, che deve individuarsi nella rilevanza del periodo di borsa di studio ai fini dell’inquadramento (che sussiste per i ricercatori confermati e, sotto un diverso profilo, per i professori associati, ma non sussiste per gli assistenti ordinari, per i quali tale rilevanza non v’è stata).
Ne consegue la manifesta indondatezza del dubbio di conformità di tale disposizione dell’articolo 103 rispetto al canone costituzionale di eguaglianza, posto che tale canone postula trattamenti diversificati a fronte di situazioni oggettivamente non coincidenti, nell’ambito del generale limite di ragionevolezza, limite che, nella fattispecie, per quanto sopra detto, risulta senz’altro non travalicato (il mancato riconoscimento della valutabilità a fini previdenziali e di quiescenza, nei confronti degli assistenti ordinari, si giustifica – salva la diversa valutabilità nel merito della scelta normativa – alla stregua dell’illustrato principio di cui all’articolo 15 del d.P.R. 1092/1973).
Neppure coglie nel segno la replica di parte ricorrente, a mente della quale "l’articolo 103 D.P.R. n. 382/80 . . . riconosce a tutti i ricercatori, assunti non solo grazie al giudizio di idoneità, ma anche attraverso la procedura del concorso, l’opportunità del riscatto degli anni di servizio preruolo prestato come borsisti, dimostrando di ritenere irrilevante la mancata valutazione del titolo ai fini dell’inquadramento". In punto di fatto può intanto obiettarsi che, di regola, anche in caso di nomina in ruolo come ricercatore a seguito di concorso, i periodi preruolo prestati come borsista, se ed in quanto rilevanti (e cioè riconducibili in una delle ipotesi di cui all’articolo 7 della legge 28 del 1980), ricevono una loro specifica valutazione quale titolo valutabile ai fini della graduatoria concorsuale, donde la loro normale rilevanza ed utilizzazione ai fini dell’inquadramento anche in tale ordinario sistema di reclutamento. Deve altresì rispondersi, sul piano ermeneutico del canone di uguaglianza e di ragionevolezza delle scelte normative, che non rileva, ai fini del giudizio di non manifesta infondatezza della norma, il fatto che essa possa essere interpretata nel senso di estendere il beneficio (in tesi) anche a favore di coloro che abbiano vinto il concorso per ricercatore senza aver "speso" nella procedura concorsuale, quale titolo valutabile, un precedente periodo di borsa di studio utile a tal fine. Come più volte chiarito dalla Consulta, l’irrazionalità di una norma non può valere, mercé l’invocazione del generale principio di parità di trattamento, ad estendere ad altri la previsione irragionevole; la circostanza che la norma della cui legittimità si tratta – o altra norma – possa in tesi interpretarsi nel senso di estendere un beneficio oltre l’ambito da essa dichiarato o implicitamente voluto, in modo, quindi, irrazionale o ingiustificato, non vale a integrare il parametro di costituzionalità alla cui stregua deve condursi lo scrutinio di conformità all’articolo 3 della Costituzione.
Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi infondato e andrà come tale rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta e compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 18 ottobre 2000 e del 10 gennaio 2001.
Il Presidente
Il Relatore