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Il danno alla persona: evoluzione e disciplina

Il danno alla persona (inteso in senso ampio) è una nozione che contempla tutto l'insieme dei danni, patrimoniali e non, che un soggetto subisce in conseguenza di un evento illecito. All'interno di questo insieme più ampio possiamo ritagliare la categoria dei danni alla persona in senso stretto (altrimenti definito danno biologico), intesi quali danni subiti primariamente e direttamente sulla sua persona dal soggetto leso da un illecito.

Tale nozione, di elaborazione pretoria, ancor oggi non ha ricevuto un recepimento normativo organico e completo; le uniche regolamentazioni si sono avute infatti in normative settoriali come il D.lgs.38/2000 (che aggiorna il sistema di indennizzi previsto per gli infortuni sul lavoro prevedendo anche l'indennizzo del danno biologico) ed il Dl 70/2000 (recante la disciplina della liquidazione del danno biologico e del danno morale in ipotesi di danno alla persona di lieve entità e per altro decaduto in seguito a mancata ratifica del Parlamento) che nulla hanno chiarito (né d'altronde potevano fare) circa la nozione generale del danno biologico e/o le modalità per la liquidazione del medesimo.

L'esperienza giurisprudenziale è dunque punto di riferimento obbligato nella trattazione dell'istituto il quale ha, nella propria evoluzione, il proprio fondamentale spartiacque nella pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art.2059 del codice civile pronunciata dalla Corte Costituzionale nel 1986 (sentenza numero 184).

Prima di tale data, nel valutare la risarcibilità del danno alla persona la giurisprudenza limitava il proprio interesse a due soli profili: il peggioramento delle capacità produttive del soggetto (lucro cessante) ed i patimenti sopportati in ragione della lesione (c.d. danno morale). Al di fuori del 2059 c.civ. dunque, il danno ingiusto di cui all'art.2043 del codice civile era individuato nella limitazione della capacità lavorativa generica, ossia l'astratta capacità di lavoro del soggetto; venendo ad incidere negativamente su questa, l'invalidità permanente comportava un danno di natura patrimoniale proporzionale al reddito della persona lesa e capitalizzato per il numero degli anni di lavoro a venire.

Tale sistema presentava tuttavia un duplice limite: per un verso infatti non si riusciva ad assicurare un ristoro (se non in virtù di una mera fictio) a quanti, privi di un reddito proprio, si trovavano comunque a subire un danno alla propria persona (disoccupati, casalinghe ecc.); di converso inoltre non si riusciva a giustificare l'entità del risarcimento quando la lesione non avesse un riflesso sul guadagno (come nel caso della prevalenza del capitale sul fattore umano nell'ambito dell'attività economica svolta). Un sistema di calcolo tabellare fondato sul parametro del danno personale aveva inoltre la iniqua conseguenza di indennizzare diversamente menomazioni fisiche di eguale entità favorendo le persone più ricche.

Consapevole che il danno alla persona dovesse essere ancorato ad un riferimento alla lesione di interessi umani che prescindessero dalla capacità lavorativa, la giurisprudenza iniziò così un lungo cammino verso l'elaborazione del concetto di danno biologico. I primi tentativi si rivolsero a sfere diverse di danno come il danno alla sfera sessuale, il danno estetico, il danno alla vita di relazione alle quali tutte si cercò di offrire ristoro in via equitativa fondandosi sul disposto dell'art.1223 del codice civile.

Il passo decisivo fu compiuto tuttavia dalla Corte Costituzionale la quale, con le sentenze 87 ed 88 del 1979, affermò la legittimità costituzionale dell'art.2059 del codice civile giustificandola col fatto che la lesione del diritto alla salute rientrasse nella nozione di danno ingiusto di cui all'art.2043 cod. civ. Nella pronuncia si affermava infatti il carattere assolutamente primario ed assoluto del diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione non solo come interesse della collettività ma anche come diritto fondamentale del singolo, direttamente applicabile anche nei rapporti tra i singoli. La sua violazione costituisce dunque un atto illecito e legittima al risarcimento del danno in via autonoma, indipendentemente dalle conseguenze sulla capacità produttiva (concetto ribadito dalla Corte di Cassazione che si esprime per la prima volta positivamente in tal senso con la sentenza 3675 del 1981).

Da quel momento in avanti si delinea allora la nozione di danno biologico inteso come "menomazione dell'integrità della persona in sé e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica". In una tale configurazione il danno biologico assorbe dunque tutte quelle specie di danno precedentemente elaborate dalla giurisprudenza come il danno estetico ed il danno alla vita di relazione (si vedano in tal senso ad esempio le pronunce della Cassazione civile n-10762 del 1999 e della Cassazione civile numero 12740 del 1999).

Il concetto venne poi meglio chiarito dalla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 184 del 1986 ebbe modo di precisare che il danno biologico è distinto dal danno morale di cui all'art.2059 ed è fondato sulla lesione diretta del diritto alla salute tutelato dall'art.32 della Costituzione. La Corte distinse in particolare il danno evento, che è intrinseco al fatto illecito in quanto costituito dalla lesione (la menomazione dell'integrità psico fisica del soggetto), dal danno conseguenza, ossia dalle conseguenze dannose del fatto collocandoli tuttavia entrambi nell'ampio genus del danno patrimoniale, soluzione accolta proprio per non limitare la risarcibilità del danno biologico.

Da quella pronuncia in avanti il concetto di danno biologico non è stato modificato dalla giurisprudenza la quale ha piuttosto precisato come per esso si debba intendere qualsiasi lesione della integrità psico fisica che abbia riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Non bisogna riferirsi dunque solo alla sfera produttiva ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito in cui il soggetto svolge e realizza la propria personalità. Questo carattere omnicomprensivo del danno biologico ha finito ovviamente con l'assorbire tutte le voci di danno precedentemente elaborate dalla giurisprudenza (danno estetico [il quale, si badi bene, rientra nei danni patrimoniali quando lede la capacità produttiva del soggetto, come nel caso di una fotomodella, e va pertanto in questi casi liquidato due volte], danno alla vita sessuale [riconosciuto ad esempio al congiunto di un soggetto leso il quale non può più avere rapporti sessuali; la lesione costituisce una specie del danno alla vita di relazione e viene ad incidere nell'ambito dei diritti familiari inviolabili e reciproci tra i conugi, Cass. 6607/86], danno alla vita di relazione, danno alla capacità lavorativa generica, il danno "edonistico" [per il mancato godimento del congiunto, liquidabile nella misura della metà del danno morale, Cassazione 451/2000]) le quali continuano tuttavia ad avere una rilevanza quali componenti del danno biologico nel momento in cui bisogna giungere ad una sua liquidazione. L'analisi del contenuto del danno biologico e delle sue componenti non può a questo punto non considerare il danno biologico di natura psichica, ossia quei danni che interessano il funzionamento della psiche ed i suoi processi mentali, danni che non si concretizzano in una menomazione organica o e/o neurologica che sia evidenziabile con esami di laboratorio. Quale malattia ed alterazione della psiche tale danno si distingue allora dall'angoscia e dal patema d'animo che possono conseguire all'accadimento di un fatto illecito (potendo ad esempio manifestarsi in una fobia, in un'ansia permanente o in una ossessione). Sul piano concreto la differenza tra i due tipi di danno non è tuttavia agevole tanto che, per esempio, la giurisprudenza (Sgrilli c. Colzi, Corte Cost. 27 ottobre 1994, n.372) per distinguere i due danni, ha fatto riferimento ai criteri della durata e della intensità del turbamento psichico (la Corte ha più esattamente richiesto la sussistenza di una patologia di natura psichica consolidata ed accertata in sede medico - legale), criteri che non tengono invece conto della differenza tra danno evento e danno conseguenza invece delineata in generale dalla Corte Costituzionale per individuare esattamente il danno biologico. Interessanti applicazioni del danno biologico psichico si sono avute nel campo del diritto del lavoro ove si è risarcito ad esempio l'esaurimento nervoso determinato da un illegittimo licenziamento (Cass. Sez. Lavoro, 411/90) o di dequalificazione delle sue mansioni (Pretura di Roma, 17/4/1992, Calzolari c B.N.L.)

Sul piano soggettivo invece la risarcibilità del danno biologico è stata assicurata anche a favore del nascituro, il quale non è ancora soggetto dell'ordinamento e non ha il diritto di nascere ma ha una legittima aspettativa di nascere e di nascere come soggetto sano (Trib. Verona, 25/1990, principio poi confermato dalla Cassazione 11503/93- sarebbe però qui opportuna una specifica legislazione, sul modello del Congenital Disabilities Act 1976). In questo caso, inoltre, la giurisprudenza ritiene risarcibile anche il danno biologico subito dagli stretti congiunti del soggetto leso per la impossibilità di avere una normale vita di relazione.

Discussioni di converso si hanno anche riguardo alla possibilità di far valere, da parte dei congiunti, il danno biologico della vittima principale. Qui la giurisprudenza si è al lungo divisa su due posizioni: secondo una prima posizione la morte della persona fa istantaneamente sorgere il diritto al risarcimento che entra nell'asse ereditario e si trasmette agli eredi; al contrario altra parte della giurisprudenza affermava il carattere personalissimo e dunque la natura intrasmissibile del diritto alla salute escludendo dunque la possibilità di agire iure hereditario per il risarcimento del danno biologico. Il punto intermedio tra le due teorie è stato invece trovato ancora una volta trovato dalla Cassazione la quale ha affermato, (11169/94 e 8177/94) secondo la quale se dal fatto illecito deriva prima una menomazione e, dopo una fase di malattia, la morte del soggetto leso, allora gli eredi possono far valere il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal congiunto in quel periodo. Il risarcimento non spetta dunque nel caso in cui la persona sia deceduta istantaneamente con il fatto lesivo.

IL PROBLEMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

Abbandonata la precedente soluzione del ricorso al metodo equitativo puro, considerato più volte illegittimo dalla corte di cassazione (3170/97), nonché quello del triplo della pensione sociale (criticato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2678 del 1998), la giurisprudenza maggioritaria fa riferimento al cosiddetto metodo tabellare che considera come parametri di riferimento il punto di invalidità e l'età del soggetto leso. Ampiamente applicato dalla giurisprudenza di merito, il metodo è stato di recente (Cassazione 2000 n.4225) avallato da quella di legittimità la quale ha sottolineato il fondamento logico di un sistema che assicura uniformità ed equità di giudizio, nonché flessibilità del ristoro. Le tabelle sono state infatti elaborate in maniera tale da differenziare il ristoro all'età del soggetto leso e facendo aumentare l'entità dell'indennizzo in maniera progressiva rispetto all'aumentare della menomazione.

Tale sistema è probabilmente il punto di arrivo migliore che potesse essere escogitato: esso risponde infatti sia alle esigenze di uniformità pecuniaria di base (a lesione uguale deve corrispondere risarcimento eguale) sia alla esigenza di flessibilità legata alla entità della menomazione. Un intervento normativo uniforme potrebbe addirittura essere deleterio in quanto toglierebbe al giudice quel margine di discrezionalità equitativa che gli consente di intervenire sui casi anomali.

In sintesi dunque i metodi per la liquidazione del danno biologico oggi utilizzati sono i seguenti:

  1.  
  2. Il cosiddetto metodo genovese che consiste nella moltiplicazione del triplo della pensione sociale annua per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età ed al sesso della persona lesa per il grado percentuale dei postumi permanenti;
  3.  
  4. Il cosiddetto metodo pisano (che considera tanto l'aspetto statico quanto quello dinamico del danno) che si basa su un valore iniziale del punto percentuale di invalidità, desunto dalla media statistica delle somme liquidate in precedenti giurisprudenziali riguardanti microinvalidità, valore che è aumentato del 50% nel caso delle lesioni più gravi;
  5.  
  6. Liquidazione secondo il metodo tabellare a punto (metodo introdotto dal tribunale di Milano): in tale sistema il valore del punto di invalidità (ricavato dalle medie dei precedenti giurisprudenziali) viene fatto variare in dipendenza del grado di invalidità e dell'età del danneggiato.

ASPETTI PROCESSUALI DEL TEMA

Fermo quanto detto sul piano sostanziale, dal punto di vista strettamente processuale la giurisprudenza di merito ha più volte chiarito invece che il risarcimento del danno biologico è subordinato alla sua richiesta; questa non necessariamente deve essere espressa ma può avvenire anche in modo tacito allorquando si faccia riferimento a tutti i danni cagionati dall'illecito (per es. con le formule "tutti i danni, nessuno escluso" o "tutti i danni patrimoniali e non"; qui la giurisprudenza, non ritenendo sufficiente il riferimento ad i danni patrimoniali contraddice in realtà la precedente qualificazione attribuita alla natura del danno biologico). Naturalmente l'onere della prova di tale danno spetta alla parte la quale si può avvalere di un consulente tecnico d'ufficio il quale, per essere all'altezza della situazione, dovrebbe riferirsi non già a quella che era la vecchia diminuzione della capacità lavorativa generica, quanto piuttosto riferirsi alla lesione della integrità psico fisica nella somma delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre sempre tenersi a mente il concetto fondamentale espresso dall'Organizzazione mondiale della Sanità nel 1947 quando definì la salute non come assenza di malattia ma come perfetto benessere fisico, psichico e sociale del benessere. L'avvocato diligente ha dunque l'onere di controllare le motivazioni del C.T.U. per accertarsi che siano state considerate le singole funzioni vitali lese e le relative conseguenze sulla vita del soggetto.

Onde considerare la lesione nel suo intero, non bisogna tuttavia fermarsi a considerare (come fa ad es. la magistratura genovese) la lesione dell'integrità psico fisica nel suo aspetto statico dell'integrità facendone conseguire rigidamente un risarcimento stabilito in maniera tabellare. Bisogna piuttosto (come nella prassi della magistratura pisana) considerare la lesione dell'integrità nel suo aspetto dinamico che è riferito alla qualità ed al tipo di vita condotto dal soggetto che ha subito la lesione. Risponde probabilmente a questa esigenza l'elaborazione di una nuova figura di danno: il danno esistenziale, inteso come la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non lavorative che sono fonte di compiacimento o benessere del danneggiato. Tale danno si distingue dal danno biologico poiché non è legato ad una lesione della integrità psico fisica. Naturalmente in questo caso alla parte per provare il danno non sarà sufficiente provare la lesione ma si dovrà anche dare prova delle attività concrete svolte dalla parte e la consulenza del C.T.U. dovrà accertare se la menomazione andrà ad incidere sul loro normale svolgimento. Sebbene appaia come una necessaria ed evoluzione della teoria del danno biologico, l'orientamento non sembra tuttavia essere facilmente accoglibile dalla giurisprudenza di legittimità la quale sembra invece ancorare sempre la risarcibilità del danno alla persona alla lesione concreta del bene salute.

Nella pratica non bisogna dimenticare infine che è risarcibile anche l'invalidità temporanea ossia il danno alla salute consistente nel patimento della malattia. Tale danno può essere ristorato o mediante un accrescimento del punto di invalidità iniziale o mediante una liquidazione separata, soluzione quest'ultima solitamente accolta dalla giurisprudenza la quale liquida il 50.000 giornaliere il danno subito. Compito degli avvocati è tuttavia quello di sottolineare la necessità di un accertamento autonomo ed effettivo poichè molto spesso il patimento fisico subito dall'interessato durante il periodo di malattia può addirittura risultare maggiore delle stesse conseguenze permanenti.

Il danno riflesso

Il danno riflesso è tematica che si interseca in più punti con il danno biologico tanto da necessitare alcune precisazioni che superino l'equivoco che può nascere per una eccessiva semplificazione terminologica. Subisce infatti sicuramente un danno biologico "riflesso" colui il quale, a causa della perdita del proprio congiunto soffre una vera e propria patologia psichica che va al di là del mero patimento occasionato dall'evento- ossia il cosiddetto danno biologico psichico (Cassazione civile, sentenza numero 2134 del 2000).

Diverso dal precedente è invece il cosiddetto danno "edonistico", figura derivata dall'esperienza americana e consistente nel mancato godimento del congiunto, danno la cui risarcibilità è stata riconosciuta dalla Cassazione 451/2000 come forma di danno esistenziale che non è legato né alla lesione del patrimonio, né a quella del bene salute ma è piuttosto legata alle espressioni della personalità umana. Sembra farsi dunque largo una nuova figura di danno che affianca alle tre già elaborate dalla giurisprudenza, tant'è che si è di recente ritenuto che il genitore che non provveda a pagare l'assegno di mantenimento al proprio figlio possa essere condannato al risarcimento del danno per la lesione dei diritti fondamentali del minore che non ha modo di esplicare a pieno la propria personalità (Cassazione 7713/2000).

Al contrario invece non ha nulla a che vedere con il danno biologico il danno che un creditore può subire in conseguenza della lesione dell'integrità fisica del proprio debitore. Il danno deriva infatti in questo caso solo dalla interferenza del soggetto terzo nel rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti; il danno biologico è allora mero elemento accidentale della fattispecie. Vero è invece che proprio con riferimento a questa casistica si è sviluppata quella dottrina e giurisprudenza che ammette la possibilità del risarcimento del danno cagionato per la lesione di una posizione giuridica relativa (il principio fu affermato nel famosissimo caso Meroni, Cass. 174/71, anche se poi in concreto si ritenne che la società non avesse subito alcun danno). Oggi il principio è esteso dalla dottrina ad i casi di lesione dei diritti di godimento altrui, alla lesione della capacità lavorativa del lavoratore rispetto al danno cagionato al datore di lavoro, al caso del terzo che maliziosamente invita taluno a sottrarsi alle proprie obbligazioni, al terzo che conclude un contratto incompatibile con un altro già concluso. I precedenti giurisprudenziali riguardano tuttavia tutti la lesione del patrimonio del datore di lavoro costretto a remunerare il lavoratore nel periodo di malattia cagionato da altri (Cass. Sez. Un. 6132/88).

Rientrano del pari interamente nel campo dei danni patrimoniali i danni risarcibili ai congiunti per la mancata corresponsione delle prestazioni alimentarie e quelli derivanti dal venir meno di una futura probabile fonte di reddito (Cass. 23/88).

Il danno patrimoniale che consegue al danno biologico

Stante dunque la nozione di danno biologico quale diminuzione della integrità psico fisica del soggetto, si può ritenere che il profilo patrimoniale della lesione del bene della salute sia individuabile, sotto il profilo del lucro cessante, nella diminuita capacità lavorativa specifica. Come per il danno emergente (consistente nelle spese mediche affrontate dal soggetto leso) e per il danno economico derivante da invalidità temporanea (che per i lavoratori dipendenti, in caso di continuata percezione di stipendio è commisurabile solo nelle indennità o nei premi che si poteva incassare, mentre per il lavoratore autonomo è presunto) spetta alla parte la prova di tale danno. Poiché inoltre è ormai risarcibile la lesione dell'integrità psico fisica in sé, resta escluso dall'ambito di tale risarcibilità la capacità di lavoro generica e bisognerà fare riferimento alla capacità lavorativa specifica, al danno effettivamente subito dalla parte.

Qui tuttavia la giurisprudenza si divide in due filoni: una prima posizione ritiene che il danno debba effetivamente verificarsi in modo attuale nel patrimonio del danneggiato che lo deve dunque dimostrare facendo riferimento al proprio reddito attuale. Secondo un'altra impostazione invece si deve far riferimento al danno cessante come probabile danno futuro derivante dall'illecito e si può dunque far ricorso anche a presunzioni. In questo caso bisogna dunque moltiplicare il più alto dei redditi degli ultimi tre anni per la percentuale di invalidità ed infine per il coefficiente di capitalizzazione prevista dalla tabella contenuta nel R.D.

La differenza non è di poco conto: si pensi ad esempio al caso del minore non lavoratore per il quale non può essere dimostrato un danno attuale che faccia riferimento alla capacità di rigenerare ed accrescere il reddito derivante dal lavoro attuale; per questo soggetto (così come per la casalinga) il danno sarà risarcibile solo se si farà riferimento al reddito probabile che, sulla base di indici presuntivi, si ritiene il soggetto potrà generare.

Prospetto riassuntivo delle voci di danno risarcibile in presenza di una lesione alla integrità psico fisica del soggetto: